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Orientamento Abitativo
Sei un inquilino?
Canone Concordato
Sei un proprietario?
Domande Frequenti
Il servizio si rivolge a inquilini che risiedono o lavorano nei comuni del Rhodense e a proprietari di alloggi situati sul territorio rhodense (Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano M.se, Pregnana, Rho, Settimo M.se, Vanzago).
Che tu sia un proprietario o un inquilino, puoi contattarci per capire come possiamo assisterti nell’elaborare una strategia di recupero, accedendo ad agevolazioni e contributi pubblici messi a disposizione per tali situazioni.
Il canone concordato prevede una durata contrattuale minima minore (3+2) e si applica solo ad uso abitativo, all’interno di fasce di canone minime e massime stabiliti dagli accordi territoriali. Il canone libero, invece, consente autonomia totale alle parti sul canone, ma la durata minima è di 8 anni (4 + 4, salvo limitate condizioni per cui questo cessa al termine del primo periodo).
I contratti transitori devono rispondere a esigenze temporanee specifiche, come motivi di lavoro, studio o formazione, che vanno documentate allegandone prova nel contratto con data certa di termine dell’esigenza transitoria del conduttore. Sono ammesse per esempio iscrizioni a corsi di formazione/specializzazione, ragioni di natura sanitaria per cui è necessaria vicinanza a strutture di cura, trasferte in loco da azienda sita in altra regione/provincia, assegnazione di sede di servizio temporanea (insegnanti, forze dell’ordine etc…). Non sono consentite clausole generiche o motivazioni legate alla durata determinata dei contratti di lavoro.
Questi hanno durata limitata da 1 a 18 mesi non rinnovabili.
Il canone di questi contratti DEVE essere quello determinato dall’accordo locale e non può essere stabilito liberamente.
Per questi contratti va usato il modello ministeriale detto contratto tipo a norma della legge 431 del 1998 e s.m.i. Modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali di base possono far perdere al contratto lo status di “concordato” e quindi le relative agevolazioni fiscali, anche se rispettano il tetto del canone e la durata minima.
Sì, molte realtà locali hanno istituito commissioni composte dalle parti sociali firmatarie gli accordi o servizi di mediazione per risolvere in modo rapido e meno oneroso le controversie relative a morosità, danni o rinnovi contrattuali.
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La mancata conformità comporta la perdita delle agevolazioni fiscali e l’applicazione della tassazione ordinaria, con potenziali ulteriori sanzioni economiche e fiscali.
I valori delle zone vengono definiti dagli accordi territoriali, che suddividono il territorio comunale in aree omogenee basandosi su criteri urbanistici, demografici, caratteristiche degli immobili, servizi disponibili e condizioni di mercato. Queste zone sono ulteriormente suddivise in sub-fasce con parametri per condizioni specifiche degli immobili.
Per godere delle agevolazioni dedicate a questo tipo di contratti (Cedolare secca al 10% o imponibile Irpef ridotto del 30%), oltre ad indicare di avere tale tipologia di contratto durante la dichiarazione dei redditi, è necessario farsi assistere oppure far asseverare il contratto da un’associazione di categoria (sindacato inquilini o associazioni di proprietari) da conservare in caso di accertamento degli enti di controllo o in caso di controversie tra le parti.
L’agevolazione IMU va richiesta al Comune dove è localizzato l’immobile in affitto. Ogni Comune ha la sua procedura e la sua aliquota dedicata. Molti Comuni prevedono ulteriori sconti dell’aliquota per chi affitta a canone concordato.
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