Morosità incolpevole ridotta

FINALITA’

Misura a sostegno delle famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole (si veda la definizione al punto 4.), che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c. 6. La finalità è quella di consentire al nucleo di sanare la morosità, ed al contempo creare le condizioni affinché le spese di locazione divengano più sostenibili attraverso l’uso dei contratti a CANONE CONCORDATO. 

 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

L’importo massimo del contributo è stabilito in € 2.500,00 per alloggio/contratto e non può eccedere l’ammontare della morosità accertata in sede di protocollo della domanda. 

 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

I nuclei familiari che chiedono di avere accesso al contributo devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Residenza da almeno 5 anni, anche non continuativi, in Regione Lombardia di almeno un componente del nucleo familiare. 

b) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione. 

c) Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia (ai sensi dell’art.7 del Regolamento Regionale N. 4/2017 e s.m.i.) 

d) ISEE in corso di validità o ISEE corrente fino a € 15.000,00. 

e) Versare in condizione di morosità incolpevole in fase iniziale, fino al limite massimo di 6 mensilità insolute. L’accertamento delle mensilità insolute è effettuato con riferimento al protocollo della domanda di contributo. Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. 

 

L’ Agenzia dell’ Abitare supporterà ogni cittadino nella presentazione della domanda per la richiesta di contributo. 

 

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FAQ

Se un cittadino ha già ricevuto in passato un contributo sulla morosità incolpevole ai sensi delle DGR precedenti (tutte, anche 2014), può ricevere un ulteriore contributo per la morosità incolpevole ridotta ai sensi della DGR 2974 allegato A?

NO

In caso di contratto di "assegnazione in godimento da cooperativa” con un canone attuale che sta entro i valori stabiliti dall’Accordo Locale, è possibile richiedere il contributo?

Si, essendo il contratto di assegnazione in godimento uno strumento specifico delle Cooperative a proprietà indivisa che già prevede una tariffa calmierata, è possibile l’accesso alla misura a condizione che il canone venga portato ad un valore inferiore all’attuale stando nei valori stabiliti dall’Accordo Locale.

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