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Cosa sono i contratti a Canone Concordato?

I contratti a canone concordato (detti anche a canone convenzionato) prevedono di poter determinare, per le locazioni abitative, canoni calmierati rispetto al libero mercato in cambio di agevolazioni fiscali per i proprietari che stipulano questa tipologia di contratto.  

Le norme che regolano l’affitto a canone concordato sono nazionali, stabilite dalla l.431/98 e dal DM 16 gennaio 2017 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture.

Di seguito alcuni documenti utili e specifiche per l’affitto a canone concordato.

Decreto Ministeriale 16/01/2017

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Cedolare secca

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Accordo Locale e durata contrattuale

L’affitto a “canone concordato” è regolato da contratti tipo redatti in seguito ad un Accordo Locale sottoscritto dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini, nei quali si stabilisce un tetto massimo e minimo per il canone, regolato da parametri che tengono conto di diversi fattori, tra i quali la posizione e le caratteristiche dell’immobile.  

La durata del contratto a canone concordato può essere di:  

  • 3 anni più 2 anni di rinnovo,  
  • 4 anni più 2 anni di rinnovo,  
  • 5 anni più 2 anni di rinnovo,  
  • 6 anni più 2 anni di rinnovo. 

L’aumento degli anni locazione consente un aumento anche del canone. 

Agevolazioni fiscali

I proprietari che decidono di adottare un contratto a canone concordato, godranno delle seguenti agevolazioni fiscali:  

  • Cedolare secca al 10% anziché al 21%, prevista per il contratto a libero mercato, dell’intero canone percepito; la cedolare secca è sostitutiva delle addizionali regionali e comunali nonché dell’imposta di registro e di bollo 
  • nel caso di opzione per la tassazione ordinaria, l’imposta IRPEF è calcolata (con aliquote determinate in base al suo reddito complessivo) sul 66,50% del canone annuo percepito (anziché sul 95% per il contratto libero) 
  • riduzione dell’aliquota IMU al 7,6 per mille(‰) per alloggi in locazione di categoria (C/2, C/6, C/7),  
  • Per le seconde case date in locazione, la riduzione IMU è del 75%, anziché un’aliquota pari al 10,2 per mille (‰) prevista con contratti ordinari. 

Tiplogie di contratto

  1. contratto di locazione ad uso abitativo (3 anni + 2, 4 anni + 2, ecc); 
  2. contratto transitorio: ha durata fino a 18 mesi, si può stipulare solo per determinate esigenze dell’inquilino, non è rinnovabile; 
  3. contratto transitorio per studenti: ha durata da 6 mesi a 3 anni, è rinnovabile alla prima scadenza, salvo disdetta; 

Domande Frequenti / FAQ (Frequently Asked Questions)

Che tu sia un proprietario o un inquilino, puoi contattarci per capire come possiamo assisterti nell’elaborare una strategia di recupero, accedendo ad agevolazioni e contributi pubblici messi a disposizione per tali situazioni.

Il canone concordato prevede una durata contrattuale minima minore (3+2) e si applica solo ad uso abitativo, all’interno di fasce di canone minime e massime stabiliti dagli accordi territoriali. Il canone libero, invece, consente autonomia totale alle parti sul canone, ma la durata minima è di 8 anni (4 + 4, salvo limitate condizioni per cui questo cessa al termine del primo periodo).

I contratti transitori devono rispondere a esigenze temporanee specifiche, come motivi di lavoro, studio o formazione, che vanno documentate allegandone prova nel contratto con data certa di termine dell’esigenza transitoria del conduttore. Sono ammesse per esempio iscrizioni a corsi di formazione/specializzazione, ragioni di natura sanitaria per cui è necessaria vicinanza a strutture di cura, trasferte in loco da azienda sita in altra regione/provincia, assegnazione di sede di servizio temporanea (insegnanti, forze dell’ordine etc…). Non sono consentite clausole generiche o motivazioni legate alla durata determinata dei contratti di lavoro.

Questi hanno durata limitata da 1 a 18 mesi non rinnovabili.

Il canone di questi contratti DEVE essere quello determinato dall’accordo locale e non può essere stabilito liberamente.

Per questi contratti va usato il modello ministeriale detto contratto tipo a norma della legge 431 del 1998 e s.m.i. Modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali di base possono far perdere al contratto lo status di “concordato” e quindi le relative agevolazioni fiscali, anche se rispettano il tetto del canone e la durata minima.

Sì, molte realtà locali hanno istituito commissioni composte dalle parti sociali firmatarie gli accordi o servizi di mediazione per risolvere in modo rapido e meno oneroso le controversie relative a morosità, danni o rinnovi contrattuali.

La mancata conformità comporta la perdita delle agevolazioni fiscali e l’applicazione della tassazione ordinaria, con potenziali ulteriori sanzioni economiche e fiscali.

I valori delle zone vengono definiti dagli accordi territoriali, che suddividono il territorio comunale in aree omogenee basandosi su criteri urbanistici, demografici, caratteristiche degli immobili, servizi disponibili e condizioni di mercato. Queste zone sono ulteriormente suddivise in sub-fasce con parametri per condizioni specifiche degli immobili.

Per godere delle agevolazioni dedicate a questo tipo di contratti (Cedolare secca al 10% o imponibile Irpef ridotto del 30%), oltre ad indicare di avere tale tipologia di contratto durante la dichiarazione dei redditi, è necessario farsi assistere oppure far asseverare il contratto da un’associazione di categoria (sindacato inquilini o associazioni di proprietari) da conservare in caso di accertamento degli enti di controllo o in caso di controversie tra le parti.

No, va richiesta al Comune dove è localizzato l’immobile in affitto. Ogni Comune ha la sua procedura e la sua aliquota dedicata. Molti Comuni prevedono ulteriori sconti dell’aliquota per chi affitta a canone concordato.